Regolamento Cinghiale

REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER LA STAGIONE VENARORIA 2023 –
2024 CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER LA STAGIONE VENARORIA 2023 – 2024 CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

 

ART. 1 – PREMESSA

La caccia al cinghiale nel territorio del Comprensorio Alpino CA2 è consentita in forma di Selezione da postazioni fisse preventivamente concordate con il Comprensorio e secondo quanto previsto dal decreto n. 12807 del 09.09.2022.

 

ART. 2 – PERIODI DI CACCIA

La caccia di selezione al cinghiale è consentita da 1° di giugno al 31 di gennaio (fatto salvo diverse disposizioni contenute nel decreto attuativo stagionale emesso da UAFCP) nei seguenti giorni:

  • dal 1 giugno al 31 luglio compreso e dal 15 dicembre al 31 gennaio per cinque giorni settimanali a scelta ad esclusione del martedì e del venerdì dalle ore 16.00 alle ore 24.00.
  • dal 1 di settembre al 15 dicembre esclusivamente nei giorni di Lunedì, Giovedì e (tre giorni a settimana) dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

Le tempistiche e gli orari per la caccia di selezione sono normati dal decreto attuativo stagionale di UAFCP; resta comunque inteso che è possibile cacciare il cinghiale, in selezione, da postazione fissa autorizzata, dalle ore

16.00 fino alla mezzanotte del giorno stesso.

 

ART. 3 – ACCESSO AL PRELIEVO

La caccia al Cinghiale è consentita esclusivamente ai cacciatori in possesso dell’abilitazione al prelievo del cinghiale in forma selettiva, previo versamento della quota prevista per la forma di caccia specifica al cinghiale di euro 55,00 e secondo le seguenti specifiche disposizioni:

  • Per il socio del CA2 che esercita in via preferenziale la caccia al cinghiale e che ha fatto richiesta entro il 31-03-
  • Per il socio del CA2 che esercita in via preferenziale la caccia agli ungulati è possibile cacciare il cinghiale, facendo specifica richiesta al Comprensorio nel periodo compreso dal 15 al 30 aprile di ogni anno (eventuali domande effettuate prima o dopo tale periodo non verranno prese in considerazione) e versando la relativa quota integrativa di euro 55,00 allegandola alla domanda di postazione fissa giusto art.4 del presente regolamento (nel caso di primo impianto postazione) e secondo quanto previsto dai regolamenti di caccia agli ungulati;
  • Per il socio del CA2che esercita in via preferenziale la caccia vagante alla migratoria, avifauna ripopolabile e alla stanziale da penna e tipica di monte su tutto il territorio del Comprensorio è possibile cacciare il cinghiale, facendo specifica richiesta al Comprensorio nel periodo compreso dal 15 al 30 aprile di ogni anno (eventuali domande effettuate prima o dopo tale periodo non verranno prese in considerazione) e versando la relativa quota integrativa di euro 55,00 allegandola alla domanda di postazione fissa giusto art.4 del presente regolamento (nel caso di primo impianto postazione);
  • Per il socio del CA2che esercita in via preferenziale la caccia vagante alla migratoria e alla lepre (comune e bianca) su tutto il territorio del Comprensorio è possibile cacciare il cinghiale, facendo specifica richiesta al Comprensorio nel periodo compreso dal 15 al 30 aprile di ogni anno (eventuali domande effettuate prima o dopo tale periodo non verranno prese in considerazione) e versando la relativa quota integrativa di euro 55,00 allegandola alla domanda di postazione fissa giusto art.4 del presente regolamento (nel caso di primo impianto postazione);

 

Sono ammessi alla caccia di selezione al cinghiale un numero massimo di cacciatori pari al numero dei cinghiali contemplati nel piano di prelievo.

In caso di domande superiore al numero dei cinghiali da abbattere, l’assegnazione avverrà secondo le seguenti priorità:

 

  • 1°_ai cacciatori aderenti alla forma di caccia agli ungulati in via esclusiva (in caso di domande superiore al numero dei cinghiali da abbattere verranno prese in considerazione le domande con numero di protocollo più basso);
  • 2°_ai cacciatori aderenti ad altra specializzazione già iscritti l’anno precedente (in caso di domande superiore al numero dei cinghiali da abbattere verranno prese in considerazione le domande con numero di protocollo più basso);
  • 3°_ai cacciatori aderenti ad altra specializzazione iscritti alla caccia di selezione al cinghiale per il primo anno (in caso di domande superiore al numero dei cinghiali da abbattere verranno prese in considerazione le domande con numero di protocollo più basso).

Per ogni cacciatore non è previsto un numero massimo di capi da abbattere, salvo diverse valutazioni stagionali inerenti l’andamento e il realizzo del piano di abbattimento in corso.

 

ART. 4 – POSTAZIONI DI CACCIA

  1. Ogni cacciatore può allestire al massimo tre postazioni fisse di caccia, le stesse sono del cacciatore che le ha allestite e registrate e non possono essere occupate o utilizzate da altri se non dietro specifica autorizzazione comunicata al comprensorio dal soggetto che le ha realizzate e registrate. Le postazioni saranno soggette alla verifica preliminare da parte del Comprensorio (mediante sopralluogo) e sentito il parere delle Polizia Provinciale. La precedenza all’insediamento della postazione di caccia andrà al cacciatore residente nel Comune in cui viene richiesta la posta, qualora vi siano più di una domanda relativa alla medesima postazione, si determinerà, prima l’assegnazione al cacciatore residente ed eventualmente nel caso di più cacciatori residenti secondo indicazioni del Comprensorio.
  2. La realizzazione delle postazioni è soggetta alla relativa domanda da protocollare al comprensorio nel periodo dal 15-04-2023 al 30-04-2023, anche con consegna brevimano, devono essere registrate e concordate con il Comprensorio, l’ubicazione sul territorio deve avvenire tramite coordinate GPS ed è cura del comprensorio allestire un apposita cartografia ove identificare le postazioni che riporteranno un numero identificativo.
  3. È consentita la pasturazione con granaglie nel raggio di 150 metri dalla postazione stessa previa autorizzazione ed è consentito al cacciatore allontanarsi con il fucile dalla postazione fissa entro il raggio di 150 metri dalla stessa, esclusivamente per finire un animale ferito o per controllare l’esito di un colpo incerto.
  4. Le postazioni possono essere allestite in modalità sopraelevata (altana) o anche ricavate a terra (bassana) purchè abbiano i requisiti minimi per consentire la posizione seduta e in parte occultata del cacciatore ed essere dotate degli appoggi minimi necessari per il tiro di precisione.
  5. Sono da preferire le postazioni sopraelevate perché più sicure in quanto garantiscono in caso di errore di fermare i proiettili in brevissimo spazio/tempo nel terreno.
  6. Le postazioni non possono essere posizionate a meno di 300 metri l’una dall’altra anche se dello stesso cacciatore, inoltre devono essere rispettate tutte le norme di legge inerenti le distanze dalle strade, civili abitazioni, ferrovie, costruzioni agricole e capanni fissi di caccia, inoltre la linea di tiro non può essere indirizzata verso un’altra
  7. Per la realizzazione delle postazioni fisse di caccia su fondo altrui, è necessario ottenere il consenso del proprietario/conduttore del fondo o del Comune (se necessario) in caso di territorio demaniale ed è necessario depositare specifica domanda (CIL) con allegato estratto mappa coerenziata e manufatto tipo presso l’ufficio urbanistica del Comune di competenza.
  8. Le postazioni di caccia sono riconfermate anche per le stagioni successive (se il cacciatore ne fa richiesta) purchè nel corso della stagione precedente il cacciatore abbia effettuato almeno otto uscite di caccia e/o abbattuto almeno un

 

ART. 5 – USO DEL CANE

Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito l’utilizzo di nessun tipo di cane, fatto salvo il recupero di animali feriti con t’ausilio di cani da traccia/sangue regolarmente abilitati e condotti da operatori altrettanto abilitati, il tutto come indicato nelle normative vigenti in materia per il recupero degli ungulati feriti.

 

 

ART. 6 – OSPITE

Il cacciatore nelle proprie postazioni può ospitare al massimo un altro cacciatore purchè lo stesso abbia conseguito l’abilitazione al prelievo del cinghiale in forma selettiva e che abbia aderito alla forma di caccia al cinghiale nel CA2. È altresì concesso ospitare un accompagnatore senza l’ausilio del fucile.

 

 

ART. 7 – COMUNICAZIONE USCITA

Il cacciatore, prima dell’uscita venatoria, deve comunicarne i dettagli nell’apposito sistema previsto all’interno del sito web dello scrivente Comprensorio Alpino di Caccia “CA2” o mediante consegna dell’apposito modulo cartaceo presso la bacheca del Comprensorio Alpino “CA2” Edolo. La precitata comunicazione dovrà contenere il nome e il

 

cognome del cacciatore, la data, l’ora, e il numero della postazione che intende usare per la caccia al cinghiale, comunicando inoltre anche il nominativo di un eventuale ospite o accompagnatore che sarà presente nella postazione.

 

ART. 8 – PRELIEVO DEL CAPO

Dopo la verifica dell’effettivo abbattimento il cacciatore deve:

  • segnare immediatamente sul tesserino venatorio regionale e sul tesserino aggiuntivo del comprensorio l’abbattimento avvenuto;
  • apporre al garretto dell’animale la fascetta inamovibile consegnatagli dal comprensorio;
  • comunicare, sul sito del comprensorio Alpino di Caccia CA2 l’avvenuto
  • conferire la carcassa presso il C.L.S. (centro lavorazione selvaggina) convenzionato col Comprensorio Alpino di Caccia “CA2” Edolo nel più breve tempo possibile; in tale sede sarà possibile eviscerare e spellare l’animale ed effettuare i prelievi sanitari di legge: il cacciatore dovrà prelevare almeno 100 grammi di diaframma e una provetta di sangue, i campioni biologici dovranno poi essere conferiti nel minor tempo possibile al servizio veterinario della ATS Montagna per l’espletamento delle analisi e i controlli di legge. La carcassa del cinghiale abbattuto potrà essere ritirata dal cacciatore solamente dopo il via libera della ATS che verrà tempestivamente comunicato al cacciatore dal responsabile del C.L.S. (centro lavorazione selvaggina) oppure in via alternativa anche subito dopo il prelievo dei necessari campioni, previa sottoscrizione da parte del cacciatore di un modulo apposito di malleva nei confronti del comprensorio stesso.

 

 

ART. 9 – CONSEGNA SCHEDA DI ABBATTIMENTO E RITIRO DEL NUOVO SIGILLO

Entro 48 ore dall’abbattimento il cacciatore deve far pervenire presso la sede del comprensorio la relativa scheda di abbattimento debitamente compilata in tutte le sue parti, in quell’occasione il cacciatore a secondo della disponibilità dettata dal piano di abbattimento può richiedere al comprensorio una fascetta aggiuntiva per continuare la caccia al cinghiale.

 

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Il mancato rispetto delle regole contenute nel presente regolamento comportano oltre a eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti la sospensione immediata dell’autorizzazione alla caccia al Cinghiale per la stagione in corso e/o per quella successiva.

 

CONTATTACI

Per qualsiasi domanda in merito alla nostra associazione e ai regolamenti di caccia consulta le FAQ del nostro sito, qualora non trovassi la risposta che cerchi contattaci utilizzando il form della pagina contatti.