Regolamento Cervo

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO

STAGIONE VENARORIA 2023 – 2024

ART. 1 – FORMA DI PRELIEVO
– Nel Comprensorio Alpino di Caccia “CA2” EDOLO per la stagione venatoria 2023/2024 la caccia al CERVO è ammessa sotto forma di “Caccia di selezione” secondo i tempi ed i modi previsti dai Decreti disposti dalla Regione Lombardia, UTR di Brescia e viene esercitata in conformità alle norme del presente Regolamento e nel rispetto del relativo Piano di Prelievo.
– Per essere ammessi alla caccia di selezione al Cervo ogni cacciatore deve sottoscrivere il presente regolamento impegnandosi ad accettarlo e rispettarlo integralmente.

ART. 2 – TEMPI DI PRELIEVO
– Per la stagione venatoria 2023, nel territorio del Comprensorio Alpino di Edolo è consentita la caccia di selezione al
Cervo secondo il relativo Piano di Prelievo e nei seguenti periodi:
dal 01.09.2023 al 15.09. 2023 Classe Zero e FUSONI dal 15.10.2023 al 15.12.2023 tutte le CLASSI
– Entro i limiti di tempo predetti la caccia viene immediatamente chiusa per singole specie, sesso e classi di età al completamento del numero dei capi previsti dal relativo Piano di Prelievo.

ART. 3 – AMMISSIONE AL PRELIEVO
– La caccia di selezione è consentita al singolo cacciatore se “cacciatore esperto” da almeno sei anni e regolarmente iscritto nell’apposito Albo Provinciale, oppure con un accompagnatore iscritto anch’esso all’Albo Provinciale.
– E’ consentito accompagnare, comunque, anche all’ex socio del Comprensorio purché in possesso delle abilitazioni di cui sopra e residente anagraficamente in uno dei cinque comuni del “CA2” e che nel corrente anno 2023 non va a caccia.
– Nel “CA2” di Edolo sono ammessi alla funzione di cacciatori esperti e di accompagnatori solo i nominativi indicati negli appositi elenchi Provinciali.

ART. 4 – CONTROLLO DEL PRELIEVO
– E’ opportuno procedere al prelievo di tutti quei capi che presentano deficit, menomazioni o difficoltà evidenti
– Ogni cacciatore ammesso può esercitare la caccia di selezione due giorni alla settimana scelti tra le giornate di lunedì, giovedì e sabato, con la seguente eccezione. Nei giorni 02, 04 e 07 Settembre (prima settimana settembre) e 04, 07 e 09, 11 e 14 dicembre (prima e seconda settimana dicembre), il cacciatore potrà esercitare la caccia esclusivamente nei seguenti giorni:
a) un giorno fisso stabilito dal Comprensorio Alpino, mediante rotazione a compensazione degli anni precedenti, nel quale potrà cacciare sull’intero territorio del Comprensorio Alpino;
b) un giorno scelto dal cacciatore, tra le due rimanenti giornate, nel quale potrà cacciare sul territorio del comprensorio alpino, compreso quello del proprio comune di residenza anagrafica, con esclusione del territorio nei confini amministrativi del comune di Monno.
– La caccia sarà limitata ed esclusiva solo sul Cervo con divieto assoluto di cacciare gli altri ungulati (Capriolo e Camoscio) ad esclusione del cinghiale, che potrà essere cacciato durante la caccia al cervo e nei tempi previsti nel regolamento di caccia al cervo, esclusa la caccia notturna.
– Entro e non oltre le ore 5,00 antimeridiane del giorno di caccia ogni Cacciatore dovrà denunciare l’uscita venatoria, per farlo può adottare uno dei due sistemi previsti:
A) Compilare accuratamente l’apposito modulo e sottoscriverlo. Il modulo che, viene consegnato, è divisibile in 3 parti di cui: una copia è riservata al Servizio Vigilanza, una copia è per il “CA2” e una deve essere conservata dal

cacciatore. Le prime due, compilate e sottoscritte, dovranno essere imbucate nell’apposita cassetta installata dal “CA2” in Viale Derna a Edolo.
B) Denunciare l’uscita venatoria nell’apposito sistema previsto all’interno del sito web dello scrivente Comprensorio Alpino di Caccia “CA2”.

– E’ data facoltà, in caso di caccia pomeridiana (al cervo) o per spostamento in luogo di caccia diverso da quello indicato al mattino, di compilare altro modulo o redigere altra denuncia all’interno del sito web dello scrivente Comprensorio Alpino di Caccia “CA2” che deve essere eseguito Tassativamente entro e non oltre le ore 14,00 dello stesso giorno. E’ sempre vietato optare per altre forme di caccia (camoscio-capriolo-cinghiale in notturna).
– Il mancato o il ritardato deposito nell’apposita cassetta del modulo e/o denuncia all’interno del sito web dello scrivente Comprensorio Alpino di Caccia “CA2” di cui sopra, precludono al cacciatore l’esercizio venatorio.
– Sul luogo di caccia, appena abbattuto il Cervo o il Cinghiale, il cacciatore deve apporgli il previsto sigillo (fascetta plastica al garretto posteriore) e quindi annotarlo sui tesserini venatori, le denuncie di abbattimento sono da effettuarsi immediatamente, non saranno ammesse denuncie di abbattimento effettuate un’ora dopo all’imbrunire; anche in caso di errato abbattimento si deve immediatamente compilare la relativa autodenuncia. Una volta sceso a valle deve provvedere immediatamente a compilare la denuncia di abbattimento e ad avvisare telefonicamente il Corpo di Vigilanza Provinciale e gli appositi incaricati del Comprensorio Alpino. Gli incaricati del Comprensorio accertato l’abbattimento e ritirata la relativa denuncia compilata in ogni sua parte, provvederanno ad aggiornare il piano di prelievo esposto accanto alla sopracitata cassetta e nello spazio riservato all’interno del sito web dello scrivente Comprensorio Alpino di Caccia “CA2”.
– La valutazione del capo abbattuto, in caso di eventuali controversie, è di competenza di una apposita commissione composta da un veterinario o tecnico faunistico o responsabile del Servizio Sorveglianza operante nel C.A. designato dalla Provincia e da un esperto indicato dal Comprensorio Alpino.
– L’ungulato abbattuto (sia giusto che errato) deve essere recapitato nel Centro di Raccolta del Comprensorio “CA2”, presso il Centro Lavorazione Carni della Soc. Aresu Srl in via G. Treboldi, 184 a Edolo, per essere visionato dagli Incaricati del “CA2” e dal Corpo di Polizia Provinciale fino a quando, sullo stesso, vi sia posto il tagliando autorizzativo per il ritiro del capo.
– In particolare, l’animale deve essere accuratamente eviscerato prima di essere portato nel centro di controllo, fatta eccezione per il cinghiale ed è vietato asportare organi genitali, mammelle e trofei.


ART. 5 – PRESCRIZIONI E SECONDO CAPO DI CERVO
– Nell’anno venatorio 2023, se funzionale al completamento del Piano di Prelievo, ogni cacciatore può abbattere al massimo due capi di Cervo oltre al Cinghiale. Qualora, a far data 30-11-2023, non si sia raggiunto il numero previsto di 65 capi prelevati su 73, il comprensorio potrà autorizzare il prelievo di un terzo capo selettivo ai soci cacciatori che hanno optato per questa forma di caccia e che per quella data hanno già completato i due capi previsti dal piano di prelievo autorizzato.
– Il Cacciatore nella stessa giornata di caccia può abbattere un solo capo di Ungulato. Fatta eccezione per il Cinghiale.
– Il “CA2” si riserva di assegnare il secondo capo di Cervo se funzionale al completamento del Piano di Prelievo secondo le seguenti prescrizioni:
1) Abbattimenti del primo capo selettivo avvenuti dal 01.09.2023 al 15.09.2023
1a) Qualora il cacciatore abbatta come primo capo selettivo un cervo di classe zero, può ricominciare la caccia di selezione, nell’eventualità che non siano stati completati i piani di abbattimento, per il prelievo del secondo capo di cervo senza limiti di classe e di sesso a partire dal 23 Ottobre 2023, sempre con le prescrizioni di cui all’art. 4 del presente regolamento.
1b) Qualora il cacciatore abbatta come primo capo selettivo un cervo maschio di classe I (fusone), può ricominciare la caccia di selezione, nell’eventualità che non siano stati completati i piani di abbattimento, per il prelievo del secondo capo di cervo, con esclusione dei maschi in tutte le classi eccetto il classse 0, a partire dal 23 Ottobre 2023, sempre con le prescrizioni di cui all’art. 4 del presente regolamento.
2) Abbattimenti del primo capo selettivo avvenuti dal 15.10.2023 al 15.12.2023
2a) Qualora il cacciatore abbatta come primo capo selettivo un cervo di classe zero, può ricominciare la caccia di selezione, nell’eventualità che non siano stati completati i piani di abbattimento, per il prelievo del secondo capo di cervo senza limiti di classe e di sesso trascorsi sette giorni dall’abbattimento del primo capo, sempre con le prescrizioni di cui all’art. 4 del presente regolamento.
2b) Qualora il cacciatore abbatta come primo capo selettivo un cervo maschio di classe I (fusone), può ricominciare la caccia di selezione, nell’eventualità che non siano stati completati i piani di abbattimento, per il prelievo del secondo capo di cervo, con esclusione dei maschi in tutte le classi eccetto il classe 0, trascorsi sette giorni dall’abbattimento del primo capo, sempre con le prescrizioni di cui all’art. 4 del presente regolamento.

2c) Qualora il cacciatore abbatta come primo capo selettivo un cervo maschio adulto/subadulto compresi nelle classi ( II-III-IV), può ricominciare la caccia di selezione, nell’eventualità che non siano stati completati i piani di abbattimento, per il prelievo del secondo capo di cervo, con esclusione dei maschi in tutte le classi, trascorsi sette giorni dall’abbattimento del primo capo, sempre con le prescrizioni di cui all’art. 4 del presente regolamento.
2d) Qualora il cacciatore abbatta come primo capo selettivo un cervo femmina adulto/subadulto compresi nelle classi ( II-III-IV), può ricominciare la caccia di selezione, nell’eventualità che non siano stati completati i piani di abbattimento, per il prelievo del secondo capo di cervo, con esclusione della femmina adulta di classe III-IV, trascorsi sette giorni dall’abbattimento del primo capo, sempre con le prescrizioni di cui all’art. 4 del presente regolamento.


– Nei casi sopra descritti il cacciatore per proseguire nel prelievo selettivo del secondo capo deve effettuare un versamento integrativo di €. 80,00 e non può più optare per l’accesso in Zona”A” per le altre forme di caccia, se non per la caccia al cinghiale secondo quanto previsto dall’apposito regolamento.
– Nei casi sopra descritti il cacciatore si dovrà comunque munire della 2^ fascetta-sigillo e di apposito visto autorizzativo, da apporre sul tesserino aggiuntivo, rilasciati dagli appositi incaricati del Comprensorio Alpino.

ART. 6 – NORMA SPECIALE PER IL PRELIEVO DEL CINGHIALE
– Per la stagione venatoria 2023-2024, durante l’esercizio della caccia di selezione al Cervo e nei tempi per essa previsti è consentita la caccia di selezione al Cinghiale e viene esercitata nel rispetto del relativo Piano di Prelievo ed in conformità al presente Regolamento.

– Sono ammessi al prelievo venatorio del cinghiale solo i cacciatori che possiedono l’abilitazione di esperto per la caccia di selezione agli ungulati compreso il cinghiale;
– In questo caso il prelievo del cinghiale è consentito durante il periodo previsto per la caccia di selezione agli Ungulati poligastrici, pertanto la caccia al cinghiale coincide con lo stesso calendario autorizzato del Cervo:
dal 01.09.2023 al 15.09.2023 dal 15.10.2023 al 15.12. 2023
Inoltre
– Il singolo cacciatore, che esercita in via preferenziale la caccia agli ungulati e che fa specifica richiesta al Comprensorio nel periodo compreso dal 1 al 30 aprile di ogni anno (eventuali domande effettuate prima o dopo tale periodo non verranno prese in considerazione) versando la relativa quota integrativa di euro 55,00 e allegandola alla domanda di postazione fissa giusto art.4 del presente regolamento (nel caso di primo impianto), potrà accedere a tale specializzazione di caccia secondo quanto previsto dall’apposito regolamento.
– Il cinghiale abbattuto resta nella disponibilità del cacciatore che, oltre ad ottemperare agli obblighi di cui al presente regolamento, deve sottoporre l’animale alle operazioni di controllo sanitario presso il centro di controllo del “CA2”.
– Il cacciatore, quindi, è tenuto a conferire all’ IZS di Brescia 60 grammi di muscolo (pilastri del diaframma o massetere) per l’esame di ricerca della “Trichinella spp” ed una provetta contenente 10 ml. di sangue, per l’esecuzione degli esami sierologici, accompagnando i campioni con l’apposito modulo.
– Se non vengano rispettate le sunnotate prescrizioni il prelievo è illegale con conseguenti azioni amministrative e penali.
– Il cacciatore deve, inoltre, richiedere la seconda fascetta-sigillo agli appositi incaricati del Comprensorio Alpino.
– Qualora nella stessa giornata di caccia, il Cacciatore di selezione abbatte più di un Cinghiale, non avendo “ la seconda fascetta/sigillo”, dopo aver applicato la prima, deve obbligatoriamente avvisare il Servizio di Polizia Provinciale e i Responsabili del Comitato di gestione e adempiere agli adempimenti stabiliti dalla normativa e dal presente regolamento ( Es: Compilare il Tesserino Venatorio, Consegna del Cinghiale al Centro di Raccolta del Comprensorio “CA2″come sopra meglio precisato ecc.)

ART. 7 – DOVERI DEL CACCIATORE
Ad ogni cacciatore di ungulati/Cervo è fatto obbligo di:
– Nell’esercizio della caccia di selezione agli ungulati è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare un capo di abbigliamento con colori ad alta visibilità come previsto dalla normativa.
– partecipare ai censimenti annuali degli ungulati per un minimo di due o più uscite;
– partecipare alle eventuali iniziative organizzare dal Comitato di Gestione Tecnica del Comprensorio;
– partecipare alla mostra annuale dei trofei organizzata dal Comprensorio;
– informarsi sulla disponibilità dei capi da abbattere consultando i piani di abbattimento;

ART. 8 – OBBLIGHI DELL’ACCOMPAGNATORE
– Durante la battuta di caccia l’accompagnatore ha il compito di assistere e di controllare il cacciatore, di vigilare sul corretto esercizio della caccia e può accompagnare un solo cacciatore.
– L’accompagnatore nella giornata in cui presta l’assistenza NON può esercitare alcuna forma di caccia.
– L’accompagnatore deve informarsi sulla disponibilità dei capi da abbattere, verificare che il cacciatore abbia provveduto a imbucare nella cassetta il modulo di uscita e deve tenersi a stretto contatto con il cacciatore.

– In caso di errore di abbattimento, l’accompagnatore deve controllare che il capo abbattuto venga immediatamente annotato sui tesserini, che venga regolarmente apposto il previsto sigillo inamovibile e deve informare appena possibile il Corpo di Polizia Provinciale e gli appositi incaricati del Comprensorio Alpino.

ART. 9 – SPECIFICHE SULLA FORMA DI CACCIA
– Chi esercita la caccia al Cervo non può all’interno del “CA2” esercitare altre forme di caccia se non nella Zona “B” di Minor Tutela limitatamente alla migratoria.
– E’ data facoltà, dal 30 ottobre 2023 al cacciatore, che abbia abbattuto un solo capo di ungulato (o non abbia abbattuto), di esercitare la caccia vagante in Zona “A”, previo versamento del contributo integrativo di €. 65,00 per la Penna e di €. 60,00 per la Lepre.
In tal caso ci si dovrà comunque munire di apposito tesserino aggiuntivo rilasciato dagli incaricati del “CA2”.

ART. 10 – MEZZI CONSENTITI
– Nella caccia al Cervo (e ungulati in genere) è fatto assoluto divieto dell’uso di ogni tipo di cane, fatta eccezione per quello da sangue per il recupero del capo ferito.
– L’abbattimento selettivo è consentito esclusivamente mediante l’impiego di fucile a canna rigata, preferibilmente munito di cannocchiale, nei calibri e con caratteristiche consentiti dalla Legge e dai regolamenti vigenti (vedasi Calendario Venatorio Regionale).
ART. 11 – RECUPERO ANIMALI FERITI
(Art. 7 L.R. n. 19 del 17 luglio 2019 – Attività di recupero degli ungulati feriti)
E’ fatto obbligo al Cacciatore ed all’Accompagnatore di recuperare il capo ferito mediante l’esclusivo intervento del Conduttore e del cane da traccia iscritti nel relativo Albo Provinciale e messi a disposizione dal “CA2”. Per tale intervento si deve avvertire, con urgenza, il Corpo di Polizia Provinciale territorialmente competente e il Responsabile del “Servizio Recupero Ungulati”, che inizierà le relative procedure avvisando nel contempo il conduttore incaricato.

ART. 12 – MOSTRA DEI TROFEI
– E’ fatto obbligo ai Cacciatori di presentare il trofeo, ben pulito, sbiancato e completo della mandibola, oppure imbalsamato e nel caso di femmine e classe 0 la sola mandibola sbiancata, di tutti i capi abbattuti nella stagione venatoria precedente, accompagnati dai rispettivi sigilli (fascette) per l’esposizione e la valutazione nella mostra annuale dei trofei.
– Nel caso non vengano rispettati gli obblighi di cui sopra, sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:
1) – mancata consegna della fascetta/sigillo non utilizzata: deferimento di 3 (tre) giornate di caccia.

ART. 13 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
– Oltre alle sanzioni previste dalle Leggi vigenti e dall’applicazione dell’art. 51 della L.R. n° 26/93, la violazione alle disposizioni del presente regolamento potrà comportare l’applicazione di provvedimenti disciplinari disposti dal Comprensorio, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto stesso, fra i quali la sospensione del tesserino aggiuntivo nelle forme e nella misura che verrà deliberata dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino stesso.


ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI
– Per quanto non espressamente previsto del presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
NUMERI TELEFONICI: Corpo di Polizia Provinciale Tel 030-3748710 Tel. 030-3748711 Responsabile “Servizio Recupero Ungulati”: Gregorini Gian Paolo Cell. 327-7781267.

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