Regolamento Cervo

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO
STAGIONE VENATORIA 2025 – 2026

 

ART. 1 – FORMA DI PRELIEVO

                     Nel Comprensorio Alpino di Caccia “CA2” EDOLO per la stagione venatoria 2025/2026 la caccia al CERVO è ammessa sotto forma di “Caccia di selezione” secondo i tempi ed i modi previsti dai Decreti disposti dalla Regione Lombardia, UTR di Brescia e viene esercitata in conformità alle norme del presente Regolamento e nel rispetto del relativo Piano di Prelievo.

                     Per essere ammessi alla caccia di selezione al Cervo ogni cacciatore deve sottoscrivere il presente regolamento impegnandosi ad accettarlo e rispettarlo integralmente.

 

 

ART. 2 – TEMPI DI PRELIEVO

                     Per la stagione venatoria 2025, nel territorio del Comprensorio Alpino di Edolo è consentita la caccia di selezione al Cervo secondo il relativo Piano di Prelievo e nei seguenti periodi:

PRIMO PERIODO : dal 01.09.2025  al 15.09.2025    FUSONI e CLASSE 0

SECONDO PERIODO : dal 16.10.2025  al 15.12.2025 tutte le CLASSI con le limitazioni al capitolo 5

 

                     Entro i limiti di tempo predetti la caccia viene immediatamente chiusa per singole specie, sesso e classi di età al completamento del numero dei capi previsti dal relativo Piano di Prelievo.

 

 

ART. 3 – AMMISSIONE AL PRELIEVO

                     La caccia di selezione è consentita al singolo cacciatore se “cacciatore esperto” da almeno sei anni e regolarmente iscritto nell’apposito Albo Provinciale, oppure con un accompagnatore iscritto anch’esso all’Albo Provinciale.

                     E’ consentito accompagnare, comunque, anche all’ex socio del Comprensorio purché in possesso delle abilitazioni di cui sopra.

                     Nel “CA2” di Edolo sono ammessi alla funzione di cacciatori esperti e di accompagnatori solo i nominativi       indicati negli appositi elenchi Provinciali.

 

 

 

 

ART. 4 – CONTROLLO DEL PRELIEVO

  E’ opportuno procedere al prelievo di tutti quei capi che presentano deficit, menomazioni o difficoltà evidenti

 

  Per il periodo dal 01-09-2025 al 15-09-2025 e dal 16-10-2025 al 15-11-2025 ogni cacciatore ammesso può esercitare la caccia di selezione sul territorio di tutti e cinque i Comuni del Comprensorio Alpino CA2 due giorni alla settimana scelti tra le giornate di lunedì, giovedì e sabato.

  Per il periodo dal 16-11-2025 al 15-12-2025 ogni cacciatore, potrà esercitare la caccia di selezione due giorni la settimana scelti tra le giornate di lunedì, giovedì e sabato nei Comuni di Sonico, Corteno Golgi, Malonno e Edolo con esclusione del Comune di Monno nel quale l’esercizio venatorio potrà essere svolto per un solo giorno alla settimana a scelta del cacciatore. I cacciatori residenti nel Comune di Monno saranno esclusi dal provvedimento e potranno quindi esercitare la caccia anche in questo periodo e nel proprio Comune per due giornate su tre disponibili.

 

  La caccia sarà limitata ed esclusiva solo al Cervo con divieto assoluto di cacciare gli altri ungulati (Capriolo e Camoscio) ad esclusione del cinghiale, che potrà essere cacciato durante la caccia al cervo e nei tempi previsti dal presente regolamento (l’abbattimento di uno dei due animali interrompe la giornata di caccia diurna).

La caccia da appostamento fisso al cinghiale può essere esercitata, da chi ne possiede le autorizzazioni, nella stessa giornata di caccia al cervo, previa denuncia di uscita secondo le modalità/regole proprie del regolamento di caccia al cinghiale da appostamento fisso (due imbucate distinte, una per il cervo e la seconda per la caccia notturna da posta fissa al cinghiale).

 

  Entro e non oltre le ore 5,00 antimeridiane del giorno di caccia ogni Cacciatore dovrà denunciare l’uscita venatoria, per farlo può adottare uno dei due sistemi previsti:

A)                Compilare accuratamente l’apposito modulo e sottoscriverlo. Il modulo che, viene consegnato, è divisibile in 3 parti di cui: una copia è riservata al Servizio Vigilanza, una copia è per il “CA2” e una deve essere conservata dal cacciatore. Le prime due, compilate e sottoscritte, dovranno essere imbucate nell’apposita cassetta installata dal “CA2” in Viale Derna a Edolo.

B)                Denunciare l’uscita venatoria nell’apposito sistema previsto all’interno del sito web dello scrivente Comprensorio Alpino di Caccia “CA2”.

 

                     E’ data facoltà, in caso di caccia pomeridiana (al cervo) o per spostamento in luogo di caccia diverso da quello indicato al mattino, di compilare altro modulo o redigere altra denuncia all’interno del sito web dello scrivente Comprensorio Alpino di Caccia “CA2” che deve essere eseguito Tassativamente entro e non oltre le ore 14,00 dello stesso giorno. E’ sempre vietato optare per altre forme di caccia (camoscio-capriolo). – Il mancato o il ritardato deposito nell’apposita cassetta del modulo e/o denuncia all’interno del sito web dello scrivente Comprensorio Alpino di Caccia “CA2” di cui sopra, precludono al cacciatore l’esercizio venatorio.

                     Sul luogo di caccia, appena abbattuto il Cervo o il Cinghiale, il cacciatore deve apporgli il previsto sigillo (fascetta plastica al garretto posteriore) e quindi annotarlo sui tesserini venatori, le denunce di abbattimento sono da effettuarsi immediatamente, non saranno ammesse denunce di abbattimento effettuate un’ora dopo all’imbrunire; anche in caso di errato abbattimento si deve immediatamente compilare la relativa autodenuncia. Da quest’anno sarà inoltre obbligatorio riportare all’interno della denuncia di prelievo la localizzazione del punto di rinvenimento della carcassa mediante coordinate geografiche o punto Whatsapp. Una volta sceso a valle deve provvedere immediatamente a compilare la denuncia di abbattimento e ad avvisare telefonicamente il Corpo di Vigilanza Provinciale e gli appositi incaricati del Comprensorio Alpino. Gli incaricati del Comprensorio accertato l’abbattimento e ritirata la relativa denuncia compilata in ogni sua parte, provvederanno ad aggiornare il piano di prelievo esposto accanto alla sopracitata cassetta e nello spazio riservato all’interno del sito web dello scrivente Comprensorio Alpino di Caccia “CA2”.

                     La valutazione del capo abbattuto, in caso di eventuali controversie, è di competenza di una apposita commissione composta da un veterinario o tecnico faunistico o responsabile del Servizio Sorveglianza operante nel C.A. designato dalla Provincia e da un esperto indicato dal Comprensorio Alpino.

                     L’ungulato abbattuto (sia giusto che errato) deve essere recapitato nel Centro di Raccolta del Comprensorio “CA2”, presso il Centro Lavorazione Carni della Soc. Aresu Srl in via G. Treboldi, 184 a Edolo, per essere visionato dagli Incaricati del “CA2” e dal Corpo di Polizia Provinciale. Il Comprensorio CA2 provvederà quindi ad autorizzare il ritiro del capo. In tal senso il Comprensorio Alpino di Caccia CA2 si impegna entro le 24 ore dall’abbattimento alla verifica Biometrica del capo abbattuto e al relativo rilascio della carcassa.

                     In particolare, l’animale deve essere accuratamente eviscerato prima di essere portato nel centro di controllo, (fatta eccezione per il cinghiale (ed è vietato asportare organi genitali, mammelle e trofei.

 

 

ART. 5 – PRESCRIZIONI E SECONDO/TERZO CAPO DI CERVO

– Il Cacciatore nella stessa giornata di caccia può abbattere un solo capo di Ungulato, fatta eccezione per il Cinghiale.

 

ACCESSO AL PRELIEVO PER MASCHI ADULTI CLASSI M2, M3, M4

Per il periodo antecedente al 16.10.2025, è vietato il prelievo delle classi M2, M3 ed M4.

Per il periodo dal 16.10.2025 al 16.11.2025, l’accesso al prelievo delle classi M2, M3 ed M4 è consentito solo come secondo capo, vincolato al precedente abbattimento da parte del cacciatore di un capo di classe 0 o Femmina di classe 1.

Dal 16.11.2025 l’accesso alle classi M2, M3 e M4 è libero in funzione del completamento del piano di abbattimento.

A ciascun cacciatore è consentito l’abbattimento di un unico cervo di classe M2, M3 ed M4 durante tutta la stagione venatoria.

 

– Per l’assegnazione del secondo capo di Cervo, se funzionale al completamento del Piano di Prelievo, valgono anche le seguenti prescrizioni:

 

1)  Abbattimenti del primo capo selettivo avvenuti nel PRIMO PERIODO: FUSONI e CLASSE 0

Sia che il cacciatore abbatta come primo capo selettivo un cervo di classe zero sia che abbatta un maschio di classe I, può ricominciare la caccia di selezione, nell’eventualità che non siano stati completati i piani di abbattimento, per il prelievo del secondo capo di cervo soltanto a partire dal 16 Ottobre 2025, sempre con le prescrizioni di cui all’art. 5 del presente regolamento e la limitazione sopra esposta per i maschi.

 

2)  Abbattimenti del primo capo selettivo avvenuti dal 16.10.2025 al 16.11.2025

2a) Qualora il cacciatore, nel periodo sopra esposto, abbatta come primo capo selettivo un cervo di classe zero o una femmina F1 (sottile), può ricominciare immediatamente la caccia di selezione il giorno utile successivo, nell’eventualità che non siano stati completati i piani di abbattimento, sempre con le prescrizioni di cui all’art. 5.

 

2b) Qualora il cacciatore, nel periodo sopra esposto, abbatta come primo capo selettivo un fusone o una femmina F2 (adulta), può ricominciare la caccia di selezione immediatamente il giorno utile successivo, nell’eventualità che non siano stati completati i piani di abbattimento, per il prelievo del secondo capo di cervo, sempre con le prescrizioni di cui all’art. 5 del presente regolamento e la limitazione sopra esposta per i maschi adulti.

 

3)Abbattimenti del primo capo selettivo avvenuti dal 16.11.2025 al 15.12.2025 

Nel periodo sopra esposto il cacciatore può ricominciare immediatamente la caccia di selezione il giorno utile successivo, nell’eventualità che non siano stati completati i piani di abbattimento, per il prelievo del secondo capo di cervo senza limiti di classe e di sesso, sempre con le prescrizioni di cui all’art. 5 del presente regolamento.

 

– Per l’assegnazione del terzo capo di Cervo, se funzionale al completamento del Piano di Prelievo, valgono anche le seguenti prescrizioni:

 

                     Nell’anno venatorio 2025, se funzionale al completamento del Piano di Prelievo, ogni cacciatore potrà eventualmente prelevare al massimo tre capi di Cervo oltre al Cinghiale. L’accesso al prelievo del terzo capo selettivo avverrà esclusivamente a partire dal 30.11.2025 a condizione che non si sia raggiunto l’80% dei capi prelevati sul totale di capi previsti dal piano. Il comprensorio potrà autorizzare quindi il prelievo di un terzo capo selettivo ai soci cacciatori che hanno optato per questa forma di caccia e che per quella data hanno già completato i due capi previsti fra i quali obbligatoriamente un esemplare di classe 0 o una femmina di classe 1 (requisito essenziale per l’accesso al terzo capo) fra i due abbattuti dal piano di prelievo autorizzato. Il terzo capo di cervo potrà essere prelevato tra tutte le classi ancora disponibili nel piano di abbattimento in accordo alle limitazioni sopra citate (un solo maschio adulto per cacciatore per ogni stagione venatoria)

 

                     Nei casi sopra descritti il cacciatore per proseguire nel prelievo selettivo del secondo capo deve effettuare un versamento integrativo di €. 80,00 e non può più optare per l’accesso in Zona”A” per le altre forme di caccia, se non per la caccia al cinghiale in forma selettiva da postazione fissa e secondo quanto previsto dall’apposito regolamento.

 

                     Nei casi sopra descritti il cacciatore si dovrà comunque munire della 2^ fascetta-sigillo e di apposito visto autorizzativo, da apporre sul tesserino aggiuntivo, rilasciati dagli appositi incaricati del Comprensorio Alpino.

 

 -Durante la stagione venatoria, a seconda dell’andamento del piano di abbattimento, è a discrezione del comprensorio modificare le modalità di prelievo sopra indicate.

 

ART. 6A – NORMA SPECIALE PER IL PRELIEVO DEL CINGHIALE

  Per la stagione venatoria 2025-2026, durante l’esercizio della caccia di selezione al Cervo e nei tempi per essa previsti è consentita la caccia di selezione al Cinghiale e viene esercitata nel rispetto del presente Regolamento.

 

  Sono ammessi al prelievo venatorio del cinghiale solo i cacciatori che possiedono l’abilitazione di esperto per la caccia di selezione agli ungulati compreso il cinghiale;

  In questo caso il prelievo del cinghiale è consentito durante il periodo previsto per la caccia di selezione agli Ungulati poligastrici e pertanto la caccia al cinghiale coincide con lo stesso calendario autorizzato del Cervo:

dal 01.09.2025   al 15.09.2025

dal 16.10.2025  al 15.12. 2025

 

Inoltre 

 

 

  Il singolo cacciatore, che esercita in via preferenziale la caccia agli ungulati e che fa  specifica richiesta al

Comprensorio nel periodo compreso dal 1 al 30 aprile di ogni anno (eventuali domande effettuate prima o dopo tale periodo non verranno prese in considerazione) versando la relativa quota integrativa di euro 55,00 e allegandola alla domanda di postazione fissa giusto art.4 del presente regolamento (nel caso di primo impianto), potrà accedere a tale specializzazione di caccia secondo quanto previsto dall’apposito regolamento. 

Per il periodo di caccia compreso dal 21.09.2025 (terza domenica di settembre) al 30.11.2025, nei giorni di mercoledì e domenica (giorni in cui si esercita la caccia vagante lepre e penna) l’esercizio della caccia al cinghiale in postazione fissa è consentito soltanto in orario serale, ovvero dalle 20.00 alle 24.00.

  Il cinghiale abbattuto resta nella disponibilità del cacciatore che, oltre ad ottemperare agli obblighi di cui al presente regolamento, deve sottoporre l’animale alle operazioni di controllo sanitario presso il centro di controllo del “CA2”. – Il cacciatore, quindi, è tenuto a conferire all’ IZS di Brescia (tramite ATS Breno) 60 grammi di muscolo (pilastri del diaframma o massetere) per l’esame di ricerca della “Trichinella spp” ed una provetta contenente 10 ml. di sangue, per l’esecuzione degli esami sierologici, accompagnando i campioni con l’apposito modulo.

  Se non vengano rispettate le sunnotate prescrizioni il prelievo sarà ritenuto illegale con conseguenti azioni amministrative e penali.

  Il cacciatore deve, inoltre, richiedere la seconda fascetta-sigillo agli appositi incaricati del Comprensorio Alpino.

  Qualora nella stessa giornata di caccia, il Cacciatore di selezione abbatte più di un Cinghiale, non avendo “ la seconda fascetta/sigillo”, dopo aver applicato la prima, deve obbligatoriamente avvisare il Servizio di Polizia Provinciale e i Responsabili del Comitato di gestione e adempiere agli adempimenti stabiliti dalla normativa e dal presente regolamento ( Es: Compilare il Tesserino Venatorio, Consegna del Cinghiale al  Centro di Raccolta del Comprensorio “CA2″come sopra meglio precisato ecc.)

 

ART. 6B – NORMA SPECIALE PER IL PRELIEVO DEL CAPRIOLO

                 Per la stagione venatoria 2025-2026 è stata data la possibilità ai cacciatori che esercitano la caccia al cervo al camoscio in esclusiva, di esprimere la disponibilità per l’eventuale caccia al capriolo.

L’ammissione alla caccia al capriolo sarà concessa a sorteggio tra i cacciatori che hanno espresso la loro preferenza e consentita nei periodi autorizzati per il prelievo del capriolo.

I dettagli e le modalità di sorteggio saranno definiti in seguito, dopo che si avrà evidenza del numero di cacciatori che hanno fatto richiesta specifica per la caccia al capriolo, di quelli che hanno dato disponibilità al prelievo addizionale e a valle del ricevimento dei piani di abbattimento autorizzati.

 

 

ART. 7 – DOVERI DEL CACCIATORE

Ad ogni cacciatore di ungulati/Cervo è fatto obbligo di:

  Nell’esercizio della caccia di selezione agli ungulati è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare un capo di    abbigliamento con colori ad alta visibilità come previsto dalla normativa.

  partecipare ai censimenti annuali degli ungulati per un minimo di due uscite;

  partecipare alle eventuali iniziative organizzare dal Comitato di Gestione Tecnica del Comprensorio;

  consegnare il trofeo del selvatico prelevato entro e non oltre il giorno 17-05-2026, partecipare alla mostra     annuale dei trofei organizzata dal Comprensorio;

                     informarsi sulla disponibilità dei capi da abbattere consultando i piani di abbattimento sul sito WEB;

ART. 8 – OBBLIGHI DELL’ACCOMPAGNATORE

                     Durante la battuta di caccia l’accompagnatore ha il compito di assistere e di controllare il cacciatore, di vigilare sul corretto esercizio della caccia e può accompagnare un solo cacciatore.

                     L’accompagnatore nella giornata in cui presta l’assistenza NON può esercitare alcuna forma di caccia. – L’accompagnatore deve informarsi sulla disponibilità dei capi da abbattere, verificare che il cacciatore abbia     provveduto ad effettuare la denuncia di uscita secondo i metodi previsti e deve tenersi a stretto contatto con il    cacciatore.

                     In caso di errore di abbattimento, l’accompagnatore deve controllare che il capo abbattuto venga immediatamente annotato sui tesserini, che venga regolarmente apposto il previsto sigillo inamovibile e deve informare appena possibile il Corpo di Polizia Provinciale e gli appositi incaricati del Comprensorio Alpino.

 

 

ART. 9 – SPECIFICHE SULLA FORMA DI CACCIA

                     Chi esercita la caccia al Cervo non può all’interno del “CA2” esercitare altre forme di caccia se non nella Zona “B” di Minor Tutela limitatamente alla migratoria.

                     E’ data facoltà, dal 30 ottobre 2025 al cacciatore, che abbia abbattuto un solo capo di ungulato (o non abbia abbattuto), di esercitare la caccia vagante in Zona “A”, previo versamento del contributo integrativo di €. 65,00 per la Penna e di €. 60,00 per la Lepre.

In tal caso ci si dovrà comunque munire di apposito tesserino aggiuntivo rilasciato dagli incaricati del “CA2”.

 

 

ART. 10 – MEZZI CONSENTITI

                     Nella caccia al Cervo (e ungulati in genere) è fatto assoluto divieto dell’uso di ogni tipo di cane, fatta eccezione per quello da sangue per il recupero del capo ferito.

                     L’abbattimento selettivo è consentito esclusivamente mediante l’impiego di fucile a canna rigata, preferibilmente munito di cannocchiale, nei calibri e con caratteristiche consentiti dalla Legge e dai regolamenti vigenti (vedasi Calendario Venatorio Regionale). La distanza di tiro deve essere congrua, nel rispetto dell’etica venatoria, con l’obiettivo di un abbattimento rapido del capo, evitando il rischio di ferimento dell’animale. A tal proposito si rammenta che le linee guida individuano una massima distanza di tiro di circa 400mt.

                     L’utilizzo di carabine equipaggiate con ottiche termiche o intensificatori luminosi ad infrarossi è consentito esclusivamente per l’abbattimento dei cinghiali in modalità di “prelievo selettivo da postazione fissa”. Ogni utilizzo differente, in particolar modo per la caccia di selezione ad altri ungulati (capriolo, cervo, camoscio) è da considerarsi reato punibile nei termini di legge.

                     Durante l’attività venatoria in selezione devono oltremodo essere considerate valide tutte le prescrizioni dell’art. 21 commi e, f legge 157/92, che vietano in particolare l’esercizio venatorio a distanze inferiori a 50mt da strade e sparare in direzione di immobili e vie di comunicazione.

 

 

ART. 11 – RECUPERO ANIMALI FERITI

(Art. 7 L.R. n. 19 del 17 luglio 2019 – Attività di recupero degli ungulati feriti)

Si ricorda che con l’obbiettivo di una caccia sempre più etica e responsabile è fatto obbligo al Cacciatore ed all’Accompagnatore di recuperare il capo ferito mediante l’esclusivo intervento del Conduttore e del cane da traccia iscritti nel relativo Albo Provinciale e messi a disposizione dal “CA2”. Per tale intervento si deve avvertire, con urgenza, il Corpo di Polizia Provinciale territorialmente competente e il Responsabile del “Servizio Recupero Ungulati“, che inizierà le relative procedure avvisando nel contempo il conduttore incaricato.

 

ART. 12 – MOSTRA DEI TROFEI

  E’ fatto obbligo ai Cacciatori di presentare il trofeo, ben pulito, sbiancato e completo della mandibola, oppure imbalsamato (in questo caso non potrà essere valutato dalla commissione CIC) e nel caso di femmine e classe 0 la sola mandibola sbiancata, di tutti i capi abbattuti nella stagione venatoria precedente, accompagnati dai rispettivi sigilli (fascette) per l’esposizione e la valutazione nella mostra annuale dei trofei entro e non oltre il giorno 17-05-2026.

  Nel caso non vengano rispettati gli obblighi di cui sopra, sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:

1)  mancata consegna della fascetta/sigillo non utilizzata: deferimento di 3 (tre) giornate di caccia;

2)  mancata consegna entro il 17-05-2025 del trofeo sbiancato e/o imbalsamato: deferimento 5(cinque) giornate di caccia;  

 

 

ART. 13 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

– Oltre alle sanzioni previste dalle Leggi vigenti e dall’applicazione dell’art. 51 della L.R. n° 26/93, la violazione alle disposizioni del presente regolamento potrà comportare l’applicazione di provvedimenti disciplinari disposti dal Comprensorio, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto stesso, fra i quali la sospensione del tesserino aggiuntivo nelle forme e nella misura che verrà deliberata dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino stesso.

 

 

 

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

– Per quanto non espressamente previsto del presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

 

 

NUMERI TELEFONICI:         

Corpo di Polizia Provinciale:    Tel 030-3748710         Tel. 030-3748711

Responsabile “Servizio Recupero Ungulati”: Gregorini Gian Paolo      Cell. 327-7781267.   

 

 

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